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18/01/2010
Imporre la fede religiosa configura il reato di maltrattamenti in famiglia
Con la sentenza n. 64/2010 la Suprema Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, ha avuto modo di affermare che"l'imposizione ad altri delle proprie convinzioni religiose" costituisce una "condotta consapevolmente antigiuridica" ed è un comportamento illecito perseguibile a norma dell'art. 572 del codice penale che punisce i maltrattamenti in famiglia con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
In particolare, nella fattispecie si è sottolineato che "l'imposizione continuativa alla moglie di condotte non condivise rendeva l'adesione al credo religioso mero motivo del comportamento illecito"