IMPOSTA REGISTRO-conferimenti in societa'
Cassazione Civile, Sez. Trib., 26 Maggio 2008, n. 13489
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente - Dott. MAGNO Giuseppe V.A. - Consigliere - Dott. VIRGILIO Biagio - rel. Consigliere - Dott. GRECO Antonio - Consigliere - Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro AST RESEARCH ITALIA s.p.a., in liquidazione; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 196/06/02, depositata il 3 dicembre 2002; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 gennaio 2008 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, il quale ha concluso per l'accoglimento parziale del ricorso.
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Fatto
1. La AST Research Italia s.p.a., in liquidazione, propose ricorso avverso l'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio del registro di Milano, con il quale era stato richiesto il pagamento dell'imposta proporzionale di registro - anzichè di quella fissa - in relazione ad una parte della Delib. Assembleare del gennaio 1998, nella quale si era proceduto al ripianamento delle perdite, accertate in circa L. 10.000.000.000.
La adita Commissione tributaria provinciale di Milano rigettò il ricorso.
La società propose appello e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, lo accolse, osservando che l'assoggettamento degli atti societari ad imposta proporzionale di registro va esclusa "non solo quando l'apporto di ricchezza abbia avuto l'esclusiva funzione di ricostituire il capitale sociale perduto, per consentire la conservazione dell'impresa (....), ma anche nel caso in cui con l'operazione di ripianamento delle perdite si superi l'ammontare del capitale sociale".
2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, mentre la contribuente intimata non si è costituita.
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Diritto
1. Va, preliminarmente, dichiarata l'inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, che non è stato parte del giudizio d'appello, svoltosi nei soli confronti dell'Agenzia delle entrate, nella sua articolazione periferica, dopo l'1/1/2001, con implicita estromissione dell'ufficio periferico del Ministero (Cass., Sez. Un., n. 3116 del 2006).
2. Con l'unico motivo formulato, l'Agenzia ricorrente - denunciando "violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., art. 2909 c.c., D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 e art. 4 Tariffa, parte prima, annessa al D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4" - deduce che l'avviso di liquidazione impugnato (e quindi la controversia in esame) concerne esclusivamente l'imposta proporzionale di registro dovuta sulla Delib. assemblea straordinaria della società tenutasi in data 29 gennaio 1998, nella quale si era proceduto alla copertura delle perdite pari a L. 9.966.540.587, accertate alla data del 30 novembre 1997; in particolare, si era pervenuti a detta copertura con le seguenti modalità:
a) L. 6.000.000.000 mediante azzeramento del capitale sociale;
b) L. 2.154.885.767 mediante utilizzo della riserva "conto aumento capitale";
c) L. 1.811.654.820 mediante parziale conversione del credito vantato dall'unico azionista nei confronti della società (il cui ammontare complessivo era pari a L. 10.441.757.673);
nel corso della medesima assemblea si era poi provveduto alla ricostituzione del capitale sociale in L. 6.000.000.000, con sottoscrizione dell'unico socio che rinunciava al corrispondente credito, nonchè alla conversione del credito residuo, pari a L. 2.630.102.853, in "riserva soci copertura future perdite".
Con due successive Delib. del maggio 1998 (non oggetto di contestazione), la società aveva poi provveduto a ripianare ulteriori perdite mediante utilizzo della suddetta riserva per perdite future.
Pertanto, ad avviso della ricorrente, il giudice a quo ha errato nel tenere conto del complesso delle tre delibere, laddove l'oggetto dell'avviso di liquidazione impugnato era solo la prima, nella quale, come detto, si era provveduto anche ad un conferimento che eccedeva l'ammontare delle perdite ripianate e del capitale azzerato e ricostituito, e che quindi si traduceva in un incremento del patrimonio netto della società.
3. Il ricorso è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di imposta di registro su atti di società, in virtù dell'art. 4, nota 2^, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportata dalla L. n. 488 del 1999, art. 10), i conferimenti in denaro deliberati contemporaneamente alla riduzione del capitale sociale per perdite, quale che sia il loro ammontare (e, quindi, anche qualora il conferimento, a causa della corrispondente perdita, ecceda l'importo dell'originario capitale sociale), non sono soggetti all'imposta di registro quando siano necessari a riportare il capitale alla misura preesistente alla riduzione, essendo, invece, l'imposta dovuta se, e nella misura in cui, il conferimento determini un incremento del capitale rispetto alla sua misura originaria (Cass. nn. 7959 del 1996, 10233 del 2001, 15375 del 2001, 1755 del 2003, 1 e 15530 del 2004, 24982 del 2005).
Ciò ribadito, nella fattispecie, secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente (che trova conferma nell'esame diretto degli atti, consentito a questa Corte in virtù dei vizi denunciati), il beneficio stabilito dalla norma sopra citata non può trovare applicazione per la parte dell'atto con la quale è stato deliberato un conferimento (riserva per perdite future) che ha ecceduto il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale;
nè a diversa conclusione può condurre la circostanza che con delibere successive, tale conferimento sia stato utilizzato per coprire ulteriori perdite, essendo incontestato che l'avviso di liquidazione impugnato concerneva esclusivamente la Delib. 29 gennaio 1998.
4. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi all'enunciato principio di diritto, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
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P.Q.M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze.
Accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2008