EDILIZIA-URBANISTICA
Legge 28-02-1985, n. 47
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
abusive
(G.U. 02-03-1985, n. 53, Supplemento ordinario)
Preambolo
CAPO I
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia - Sanzioni amministrative e penali
Art. 1 - (Legge-quadro).
Art. 2 - (Sostituzione di norme).
Art. 3 - (Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione)
Art. 4 - (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)
Art. 5 - (Opere di Amministrazioni statali)
Art. 6 - Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori
Art. 7 - Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali
Art. 8 - (Determinazione delle variazioni essenziali)
Art. 9 - (Interventi di ristrutturazione edilizia)
Art. 10 - (Opere eseguite senza autorizzazione)
Art. 11 - (Annullamento della concessione)
Art. 12 - (Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione)
Art. 13 - (Accertamento di conformità)
Art. 14 - (Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici)
Art. 15 - (Varianti in corso d'opera)
Art. 16 - (Riscossione)
Art. 17 - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici
Art. 18 - Lottizzazione
Art. 19 - (Confisca dei terreni)
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Art. 20 - Sanzioni penali
Art. 21 - (Sanzioni a carico dei notai)
Art. 22 - (Norme relative all'azione penale)
Art. 23 - (Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici).
CAPO II
Snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie
Art. 24 - (Strumenti per cui non è richiesta l'approvazione regionale).
Art. 25 - Semplificazione delle procedure
Art. 26 - Opere interne
Art. 27 - Demolizione di opere
Art. 28 - (Valore venale dell'immobile).
CAPO III
Recupero urbanistico di insediamenti abusivi
Art. 29 - (Varianti agli strumenti urbanistici e poteri normativi delle regioni).
Art. 30 - (Facoltà e obblighi dei comuni).
CAPO IV
Opere sanabili. Soggetti legittimati. - Conservazione dei rapporti sorti sulla base di decreti-legge non
convertiti.
Art. 31 - (Sanatoria delle opere abusive).
Art. 32 - Opere costruite su aree sottoposte a vincolo
Art. 33 - (Opere non suscettibili di sanatoria).
Art. 34 - Somma da corrispondere a titolo di oblazione
Art. 35 - Procedimento per la sanatoria
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Art. 36 - Rateizzazione
Art. 37 - Contributo di concessione
Art. 38 - Effetti della oblazione e della concessione in sanatoria
Art. 39 - Effetti del diniego di sanatoria
Art. 40 - Mancata presentazione dell'istanza
Art. 41 - Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilità dei beni
Art. 42 - (Prevalenza sulle leggi speciali).
Art. 43 - (Procedimenti in corso).
Art. 44 - Sospensione dei procedimenti
CAPO V
Disposizioni finali
Art. 45 - Aziende erogatrici di servizi pubblici
Art. 46 - Benefici fiscali
Art. 47 - (Diritti dell'acquirente)
Art. 47 bis - (Dichiarazioni dei rappresentanti).
Art. 48 - Disposizione transitoria
Art. 49 - (Sanatorie regionali).
Art. 50 - (Variazioni di bilancio).
Art. 51 - Determinazione delle superfici
Art. 52 - Iscrizione al catasto
Tabella A
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Promulga la seguente legge:
CAPO I
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia - Sanzioni amministrative e penali
Art. 1 - (Legge-quadro).
Fermo restando quanto previsto dal capo IV, le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività
urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformità ai principi definiti dai capi I, II e III della
presente legge.
Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme della presente legge.
Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
Art. 2 - (Sostituzione di norme).
Le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui all'art. 32 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, ed agli artt. 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Art. 3 - (Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione) [1] [2]
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, lett. f), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato da erratacorrige
pubblicata nella G.U. 10 novembre 2001, n. 262, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale ultimo termine
è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'art 2, comma 1,
D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 185.
2 Per la nuova disciplina in materia di ritardo o omesso pagamento del contributo di costruzione, vedi l'art. 42,
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 4 - (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) [1] [2]
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Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, lett. f), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato da erratacorrige
pubblicata nella G.U. 10 novembre 2001, n. 262, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale ultimo termine
è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'art 2, comma 1,
D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 185.
2 Per la nuova disciplina in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, vedi l'art. 27, D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380.
Art. 5 - (Opere di Amministrazioni statali) [1] [2]
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, lett. f), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato da erratacorrige
pubblicata nella G.U. 10 novembre 2001, n. 262, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale ultimo termine
è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'art 2, comma 1,
D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 185.
2 Per la nuova disciplina in materia di vigilanza su opere di amministrazioni statali, vedi l'art. 28, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380.
Art. 6 - Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei
lavori [1] [2]
Note:
1 Articolo modificato dall'art. 5–bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21
giugno 1985, n. 298 e da ultimo abrogato dall'art. 136, comma 2, lett. f), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come
modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 10 novembre 2001, n. 262, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n.
411, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e, successivamente, al 30 giugno 2003
dall'art 2, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n.
185.
2 Per la nuova disciplina in materia di responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente,
del costruttore e del direttore dei lavori, vedi l'art. 29, commi 1 e 2, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
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Art. 7 - Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali [1] [2]
Note:
1 Articolo modificato dall'art. 2, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno
1985, n. 298 e da ultimo abrogato dall'art. 136, comma 2, lett. f), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come
modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 10 novembre 2001, n. 262, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n.
411, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e, successivamente, al 30 giugno 2003
dall'art 2, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n.
185.
2 Per la nuova disciplina in materia di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale
difformità o con variazioni essenziali, vedi l'art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 8 - (Determinazione delle variazioni essenziali) [1] [2]
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, lett. f), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato da erratacorrige
pubblicata nella G.U. 10 novembre 2001, n. 262, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale ultimo termine
è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'art 2, comma 1,
D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 185.
2 Per la nuova disciplina in materia di determinazione delle variazioni essenziali, vedi l'art. 32 del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380.
Art. 9 - (Interventi di ristrutturazione edilizia) [1] [2]
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, lett. f), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato da erratacorrige
pubblicata nella G.U. 10 novembre 2001, n. 262, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale ultimo termine
è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'art 2, comma 1,
D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 185.
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2 Per la nuova disciplina in materia di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire
o in totale difformità, vedi l'art. 33, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 10 - (Opere eseguite senza autorizzazione) [1] [2]
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, lett. f), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato da erratacorrige
pubblicata nella G.U. 10 novembre 2001, n. 262, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale ultimo termine
è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'art 2, comma 1,
D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 185.
2 Per la nuova disciplina in materia, vedi l'art. 37, commi 2 e 3, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 11 - (Annullamento della concessione) [1] [2]
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, lett. f), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato da erratacorrige
pubblicata nella G.U. 10 novembre 2001, n. 262, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale ultimo termine
è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'art 2, comma 1,
D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 185.
2 Per la nuova disciplina in materia di interventi eseguiti in base a permesso annullato, vedi l'art. 38, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380.
Art. 12 - (Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione) [1] [2]
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, lett. f), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato da erratacorrige
pubblicata nella G.U. 10 novembre 2001, n. 262, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale ultimo termine
è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
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modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'art 2, comma 1,
D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 185.
2 Per la nuova disciplina in materia di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, vedi
l'art. 34, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 13 - (Accertamento di conformità) [1] [2]
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, lett. f), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato da erratacorrige
pubblicata nella G.U. 10 novembre 2001, n. 262, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale ultimo termine
è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'art 2, comma 1,
D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 185.
2 Per la nuova disciplina in materia di accertamento di conformità, vedi l'art. 36, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 14 - (Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici) [1] [2]
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, lett. f), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato da erratacorrige
pubblicata nella G.U. 10 novembre 2001, n. 262, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale ultimo termine
è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'art 2, comma 1,
D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 185.
2 Per la nuova disciplina in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti
pubblici, vedi l'art. 35, commi 1 e 2, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 15 - (Varianti in corso d'opera) [1]
Note:
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1 Articolo abrogato dall'art. 136, commi 1, lett. f) e 2, lett. f), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato
da errata-corrige pubblicata nella G.U. 10 novembre 2001, n. 262, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale
ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411,
convertito, con modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'art
2, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 16 - (Riscossione) [1] [2]
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, lett. f), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato da erratacorrige
pubblicata nella G.U. 10 novembre 2001, n. 262, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale ultimo termine
è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'art 2, comma 1,
D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 185.
2 Per la nuova disciplina in materia di riscossione, vedi l'art. 43, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 17 - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici [1] [2]
Note:
1 Articolo modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno
1985, n. 298 e, successivamente, abrogato dall'art. 136, comma 2, lett. f), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come
modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 10 novembre 2001, n. 262, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n.
411, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e, successivamente, al 30 giugno 2003
dall'art 2, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n.
185.
2 Per la nuova disciplina in materia di nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva
sia sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, vedi l'art. 46, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 18 - Lottizzazione [1] [2]
Note:
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1 Articolo modificato dagli artt. 1 e 7-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L.
21 giugno 1985, n. 298 e da ultimo abrogato dall'art. 136, comma 2, lett. f), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
come modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 10 novembre 2001, n. 262, a decorrere dal 1° gennaio
2002. Tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre
2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e, successivamente, al 30
giugno 2003 dall'art 2, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dalla L. 1°
agosto 2002, n. 185.
2 Per la nuova disciplina in materia di lottizzazione abusiva, vedi l'art. 30, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 19 - (Confisca dei terreni) [1]
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, lett. f), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato da erratacorrige
pubblicata nella G.U. 10 novembre 2001, n. 262, a decorrere dal 1° gennaio 2002. tale ultimo termine
è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'art 2, comma 1,
D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 20 - Sanzioni penali [1] [2]
Note:
1 Articolo modificato dall'art. 3, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno
1985, n. 298 e, da ultimo abrogato dall'art. 136, comma 2, lett. f), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come
modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 10 novembre 2001, n. 262, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n.
411, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e, successivamente, al 30 giugno 2003
dall'art 2, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n.
185.
2 Per la nuova disciplina in materia di sanzioni penali, vedi l'art. 44, D.P.R. 6 giugno 2003, n. 380.
Art. 21 - (Sanzioni a carico dei notai) [1] [2]
Note:
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1 Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, lett. f), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato da erratacorrige
pubblicata nella G.U. 10 novembre 2001, n. 262, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale ultimo termine
è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'art 2, comma 1,
D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 185.
2 Per la nuova disciplina in materia di sanzioni a carico dei notai, vedi l'art. 47, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 22 - (Norme relative all'azione penale) [1] [2]
Note:
1 Articolo abrogatodall'art. 136, comma 2, lett. f), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato da erratacorrige
pubblicata nella G.U. 10 novembre 2001, n. 262, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale ultimo termine
è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'art 2, comma 1,
D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 185.
2 Per la nuova disciplina in materia di norme relative all'azione penale, vedi l'art. 45, D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380.
Art. 23 - (Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici).
Le regioni stabiliscono, con proprie leggi, quali aree del territorio debbano essere assoggettate a particolare
controllo periodico dell'attività urbanistica ed edilizia anche mediante rilevamenti aerofotogrammetrici, ed il
conseguente aggiornamento delle scritture catastali.
Le leggi regionali agevolano altresì la costituzione di consorzi tra comuni per l'esecuzione dei rilevamenti e
dei controlli di cui al presente articolo.
Lo Stato contribuisce ad integrare i fabbisogni finanziari per l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo con quota parte degli introiti di competenza statale di cui al capo IV.
Con la legge finanziaria si provvede alla determinazione della quota da destinare alla finalità suddetta.
CAPO II
Snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie
Art. 24 - (Strumenti per cui non è richiesta l'approvazione regionale).
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Salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle regioni come di interesse regionale in sede di
piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione, non è soggetto ad
approvazione regionale lo strumento attuativo di strumenti urbanistici generali, compresi i piani per l'edilizia
economica e popolare nonché i piani per gli insediamenti produttivi.
Le regioni emanano norme cui i comuni debbono attenersi per l'approvazione degli strumenti di cui al comma
precedente, al fine di garantire la snellezza del procedimento e le necessarie forme di pubblicità e di
partecipazione dei soggetti pubblici e privati. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro
sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al presente articolo. Sulle eventuali osservazioni della
regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali.
Art. 25 - Semplificazione delle procedure
Le regioni entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge emanano norme che:
a) prevedono procedure semplificate per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti
urbanistici generali;
b) definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti
edilizi comunali, nonché per accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia;
c) prevedono procedure semplificate per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali
finalizzate all'adeguamento degli standards urbanistici posti da disposizioni statali o regionali.
Le norme di cui al comma precedente devono garantire le necessarie forme di pubblicità e la partecipazione
dei soggetti pubblici e privati, nonché i termini, non superiori a centoventi giorni, entro i quali la regione deve
comunicare al comune le proprie determinazioni. Trascorsi tali termini i provvedimenti di cui al precedente
comma si intendono approvati.
Le varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette alla preventiva autorizzazione della regione.
[1] [2].
Note:
1 Comma sostituito dall'art. 4, comma 20, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, come modificato dall'art. 2, comma 60,
L. 23 dicembre 1996, n. 662 e, da ultimo, abrogato dall'art. 136, commi 1, lett. f) e 2, lett. f), D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, come modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 10 novembre 2001, n. 262, a decorrere
dal 1° gennaio 2002. Tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L.
23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e,
successivamente, al 30 giugno 2003 dall'art 2, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con
modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 185.
2 Per la nuova disciplina in materia, vedi l'art. 10, comma 2, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
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Art. 26 - Opere interne [1]
Note:
1 Articolo modificato dall'art. 3-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21
giugno 1985, n. 298 e, da ultimo, abrogato dall'art. 136, comma 2, lett. f), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come
modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 10 novembre 2001, n. 262, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n.
411, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e, successivamente, al 30 giugno 2003
dall'art 2, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n.
185.
Art. 27 - Demolizione di opere [1] [2]
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, lett. f), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato da erratacorrige
pubblicata nella G.U. 10 novembre 2001, n. 262, a decorrere dal 1° gennaio 2002 Tale ultimo termine
è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e, successivamente, al 30 giugno 2003 dall'art 2, comma 1,
D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 185.
2 Per la nuova disciplina in materia di demolizione di opere abusive, vedi l'art. 41, commi 1, 2, e 3, D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380.
Art. 28 - (Valore venale dell'immobile).
L'ufficio tecnico erariale è tenuto a determinare, entro centoventi giorni dalla richiesta del comune, il valore
venale degli immobili in relazione alla applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.
CAPO III
Recupero urbanistico di insediamenti abusivi
Art. 29 - (Varianti agli strumenti urbanistici e poteri normativi delle regioni).
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Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni disciplinano con proprie leggi la
formazione, adozione e approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzati al recupero
urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti al 1° ottobre 1983, entro un quadro di convenienza economica
e sociale. Le varianti devono tener conto dei seguenti principi fondamentali:
a) realizzare una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;
c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento.
La legge regionale stabilisce altresì:
a) i criteri e i termini ai quali devono attenersi i comuni per la individuazione e la perimetrazione degli
insediamenti abusivi;
b) i criteri ai quali devono attenersi i comuni qualora gli insediamenti abusivi ricadano in zona dichiarata
sismica;
c) i casi in cui la formazione delle varianti è obbligatoria;
d) le procedure per l'approvazione delle varianti, precisando i casi nei quali non è richiesta l'approvazione
regionale;
e) i criteri per la formazione di consorzi, anche obbligatori, fra proprietari di immobili;
f) il programma finanziario per l'attuazione degli interventi previsti con carattere pluriennale;
g) la definizione degli oneri di urbanizzazione e le modalità di pagamento degli stessi in relazione alla
tipologia edilizia, alla destinazione d'uso, alla ubicazione, al convenzionamento, anche mediante atto
unilaterale d'obbligo, da parte dei proprietari degli immobili.
Decorso il termine di novanta giorni, di cui al primo comma, e fino alla emanazione delle leggi regionali, gli
insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione
dell'istanza di sanatoria previsti dall'art. 40, possono formare oggetto di apposite varianti agli strumenti
urbanistici al fine del loro recupero urbanistico, nel rispetto comunque dei principi di cui al primo comma e
delle previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del precedente secondo comma.
L'attuazione delle varianti di cui ai commi precedenti può essere assegnata in concessione ad imprese o ad
associazioni di imprese o a loro consorzi; tale concessione è accompagnata da apposita convenzione nella
quale sono tra l'altro precisati i contenuti economici e finanziari degli interventi di recupero urbanistico.
Art. 30 - (Facoltà e obblighi dei comuni).
In luogo della indennità di esproprio, i proprietari di lotti di terreno, vincolati a destinazioni pubbliche a
seguito delle varianti di cui all'art. 29, possono chiedere che vengano loro assegnati equivalenti lotti disponibili
nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi, singolarmente o riuniti in
cooperativa, la propria prima abitazione. Per i fini previsti dal presente comma e dal successivo secondo
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comma, i comuni che procedono all'adozione delle varianti di cui all'art. 29 devono comunque provvedere,
anche se non obbligati ai sensi delle norme vigenti, alla formazione dei piani di zona previsti dalla legge 18
aprile 1962, n. 167, senza tener conto del limite minimo del quaranta per cento di cui all'art. 2, terzo comma,
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero procedere agli opportuni ampliamenti dei piani già approvati. I
proprietari di terreni, coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, possono chiedere al comune,
in luogo dell'indennità di esproprio, l'assegnazione in proprietà di equivalenti terreni, facenti parte del
patrimonio disponibile delle singole amministrazioni comunali, per continuare l'esercizio dell'attività agricola.
I proprietari degli edifici per i quali è prevista la demolizion possono chiedere l'assegnazione di un lotto
nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi la propria prima abitazione.
I soggetti abitanti, a titolo di proprietà o di locazione decorrente da data certa, anteriore all'entrata in vigore
della presente legge, in edifici, ultimati ai sensi del secondo comma dell'art. 31 della presente legge, alla data
del 1° ottobre 1983, dei quali è prevista la demolizion, a seguito dell'approvazione degli strumenti di recupero
urbanistico, sono preferiti, purché abbiano versato i contributi ex GESCAL per almeno cinque anni, a parità di
punteggio nella graduatoria di assegnazione in locazione di alloggi cui abbiano titolo a norma di legge.
CAPO IV
Opere sanabili. Soggetti legittimati. - Conservazione dei rapporti sorti sulla base di decreti-legge non
convertiti.
Art. 31 - (Sanatoria delle opere abusive).
Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di
costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite:
a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di
regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;
b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta
inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza
in sede giudiziaria o amministrativa.
Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il
rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non
destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.
Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai
sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonché, salvo
rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria
medesima.
Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 del D.L.
31 luglio 1982, n. 486, dell'art. 9 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688, e del decreto legge 5 ottobre
1983, n. 529, non convertiti in legge. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime
disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di sanatoria già presentate,
devono adottare per la definitiva determinazione dell'oblazione ai sensi della presente legge.
Per le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell'art. 31, primo
comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di
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costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in
sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell'art. 34 della presente
legge.
Art. 32 - Opere costruite su aree sottoposte a vincolo [1]
Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in
sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle
amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette
amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere esso si intende reso
in senso favorevole. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la
cubatura o la superficie coperta che non eccedono il 2 per cento delle misure prescritte [2].
Per le opere eseguite su immobili soggetti alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamenti o
tipologie d'abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro
centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole [3].
Il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti
alle legge 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi
statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonché
dei parchi nazionali e regionali qualora istitutivi prima dell'abuso, è subordinato al parere favorevole delle
amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta
giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione [4].
Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro
esecuzione e che risultino:
a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, quando possano essere
collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'art. 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici,
purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III [5];
c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1° aprile 1968 pubblicato nella G.U. n. 96 del 13 aprile
1968, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell'art. 33.
Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un
titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è
subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste
dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del
suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro
il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata
alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria, oltre a quelle delle pertinenze strettamente
necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da
leggi regionali, il valore è stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio sulla base di quello del
terreno all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita
così come definito dall'ISTAT al momento della determinazione di tale valore. L'atto di disponibilità, regolato
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con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stipulato
dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato [6].
Per le costruzioni ricadenti in aree comprese fra quelle di cui all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il
rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà
dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'ufficio tecnico erariale in rapporto al
vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo
I.
Note:
1 A norma dell'art.1, comma 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449, il presente articolo deve intendersi nel senso che
l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza,
deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i
quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
2 Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L.
21 giugno 1985, n. 298, modificato dall'art. 12, comma 2, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla L. 13 marzo 1988, n. 68, e, successivamente, dall'art. 2, comma 43, L. 23 dicembre 1996,
n. 662. La Corte costituzionale, con sentenza 10 marzo 1988, n. 302, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 12,
D.L. 12 gennaio 1988, n. 2.
3 Comma aggiunto dall'art. 39, comma 7, L. 23 dicembre 1994, n. 724.
4 Comma inserito dall'art. 2, comma 44, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
5 Lettera modificata dall'art. 4, comma 1-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
L. 21 giugno 1985, n. 298.
6 Comma modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L.
13 marzo 1988, n. 68.
Art. 33 - (Opere non suscettibili di sanatoria).
Le opere di cui all'art. 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli,
qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse:
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a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici,
artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;
c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;
d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree.
Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge
1° giugno 1939, n. 1089, e che non siano compatibili con la tutela medesima.
Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo
I.
Art. 34 - Somma da corrispondere a titolo di oblazione
I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'art. 31 hanno titolo, fermo il disposto di cui all'art. 37, a
conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive previo versamento all'Erario, a
titolo di oblazione, di una somma determinata, con riferimento alla parte abusivamente realizzata, secondo le
prescrizioni dell'allegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l'opera abusiva è
stata ultimata.
Salvo i casi di cui al quinto comma del presente articolo, la somma dovuta a titolo di oblazione di cui
all'allegata tabella è moltiplicata per 1,2, per 2 o per 3, a seconda che le opere abusive abbiano una superficie
complessiva superiore, rispettivamente, a 400, 800 o 1.200 metri quadrati.
Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere destinata a prima abitazione del
richiedente la sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la somma dovuta a
titolo di oblazione è ridotta di un terzo. Tale riduzione si applica anche ai casi in cui l'alloggio destinato a
prima abitazione, ancorché ultimato ai sensi del secondo comma dell'art. 31 della presente legge, non sia
ancora abitabile. Sono escluse da tale agevolazione le abitazioni qualificate di lusso ai sensi del decreto
ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella G.U. n. 218 del 27 agosto 1969, nonché quelle classificate
catastalmente nella cat. A/1. Tale agevolazione si applica per i primi 150 metri quadrati di superficie
complessiva.
Qualora ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui al comma precedente, i soggetti che
stipulino con il comune la convenzione o sottoscrivano l'atto unilaterale d'obbligo di cui agli artt. 7 e 8 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono tenuti alla corresponsione dell'oblazione nella misura del 50 per cento di
quella determinata ai sensi del terzo comma del presente articolo [1].
Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata nel comune ove il richiedente la sanatoria abbia la
residenza, o in comune contermine, per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado,
l'ammontare dell'oblazione è ridotto nelle misure indicate ai commi terzo e quarto, sempre che non sussistano
le esclusioni di cui ai medesimi commi e venga sottoscritto atto unilaterale d'obbligo ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 [2].
Le disposizioni del terzo comma si applicano anche in caso di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione
degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sempre
che ricorrano le condizioni di cui allo stesso terzo comma [2].
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Nei casi appresso indicati gli importi di cui all'allegata tabella sono ridotti del 50 per cento e l'oblazione è
determinata come segue:
a) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni o impianti destinati all'attività
industriale o artigianale con una superficie coperta complessiva inferiore a 3.000 metri quadrati; è invece
moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 6.000 metri quadrati;
b) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni destinate ad attività di commercio con
una superficie complessiva inferiore a 50 metri quadrati o con l'eventuale superficie minima prevista a norma
di legge; è invece moltiplicata per 1,5 o per 2 qualora tale superficie sia superiore, rispettivamente, a 500 metri
quadrati o a 1.500 metri quadrati;
c) è ridotta di un terzo [3] qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività sportiva, culturale o sanitaria, o ad
opere religiose o a servizio di culto;
d) è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività turistico-ricettiva o agri-turistica ed
abbia una superficie utile complessiva non superiore a 500 metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5
qualora tale superficie sia superiore a 800 metri quadrati;
e) è ridotta del 50 per cento qualora l'opera abusiva sia realizzata nelle zone agricole in funzione della
conduzione del fondo e delle esigenze produttive dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a titolo
principale.
Note:
1 Comma modificato dall'art. 8, comma 1, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L.
21 giugno 1985, n. 298.
2 Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 marzo
1988, n. 68.
3 Riduzione aumentata al 50 percento dall'art. 39, comma 16, L. 23 dicembre 1994, n. 724.
Art. 35 - Procedimento per la sanatoria
La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro
il termine perentorio del 30 novembre 1985 [1]. La domanda è corredata dalla prova dell'eseguito versamento
dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo
dell'oblazione, quale prima rata [2].
Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 15 ottobre 1983, la cui licenza, concessione od
autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore
della presente legge, il decorso del termine di centoventi giorni inizia dal giorno della notificazione o
comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento.
Alla domanda devono essere allegati:
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a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;
b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori
relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi devono altresì essere presentati, entro il termine
stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato
delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante
l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata
in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del
sindaco [3].
c) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 34,
nonché copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 36;
d) un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di data non
anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la
concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'art. 34;
e) [4].
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione
civile, sono determinati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 12
gennaio 1988, n. 2, gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera b) del comma
precedente, anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni,5 novembre 1971, n.
1086, 2 febbraio 1974, n. 64 e 14 maggio 1981, n. 219, e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto
possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti le
altezze degli edifici, anche in rapporto alla larghezza stradale e sono determinate altresì le disposizioni per
l'adeguamento antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici già stabiliti con le ordinanze
concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal terremoto. Per le costruzioni realizzate prima della
dichiarazione di sismicità della zona, gli accertamenti sono eseguiti senza tener conto della dichiarazione
stessa [5].
Nei casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti in zone non dichiarate sismiche deve altresì essere
presentato al comune un progetto di completo adeguamento redatto da un professionista abilitato, ai sensi della
legge 2 febbraio 1974, n. 64, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di
concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma deve essere
presentata al comune entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento [6].
Nei casi di costruzioni di cui all'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere effettuato il deposito
del progetto di completo adeguamento nei termini e nei modi prescritti dagli artt. 4 e 7 della legge medesima.
Il certificato di idoneità statica è depositato negli stessi termini quando non occorra procedere
all'adeguamento; negli altri casi, nel termine di cui al comma precedente [7].
Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione delle costruzioni stesse si
applicano le disposizioni di cui al precedente comma e per esse non si tiene conto delle disposizioni in
materia, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780
[7].
Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni
stesse, nel progetto di adeguamento, da redigersi in caso di inidoneità sismica delle strutture e da presentarsi al
comune prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto, qualunque sia la loro volumetria, del grado di
sismicità della zona su cui esse sorgono, tenendo presenti le disposizioni emanate con il decreto di cui al
quarto comma. Per l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro tre anni dalla data di
presentazione della domanda di concessione in sanatoria, non occorre alcuna autorizzazione da parte
dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione, da presentare
al comune entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'intervento, con la quale l'idoneità sismica della
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costruzione viene attestata da un professionista abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto
dalle disposizioni vigenti in materia sismica [7].
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione, è
subordinato, per quanto riguarda il vincolo sismico, soltanto al deposito presso l'Amministrazione preposta
alla tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori che della
predetta certificazione di idoneità sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Una
copia di quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito verrà restituita all'interessato [7].
Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle costruzioni in zona sismica per le quali il
reato è stato dichiarato estinto per qualsiasi causa [7].
Ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei termini previsti dalla legge, il sindaco ha facoltà di
fare eseguire i lavori in danno degli inadempienti [7].
Entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato integra, ove necessario, la domanda a
suo tempo presentata e provvede a versare la seconda rata dell'oblazione dovuta, pari ad un terzo dell'intero,
maggiorato del 10 per cento in ragione di anno. La terza e ultima rata, maggiorata del 10 per cento, è versata
entro i successivi sessanta giorni [2].
Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell'art. 31, realizzate in comprensori la cui
lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento
dovuto per l'oblazione di cui all'art. 31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia
in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione
dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione.
Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda
rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare
sotto la propria responsabilità le opere di cui all'art. 31 non comprese tra quelle indicate dall'art. 33. A tal fine
l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione
avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data
della notificazione. L'avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria
per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento
delle opere di cui all'art. 32 possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti
Amministrazioni. I lavori per il completamento delle opere di cui al quarto comma dell'art. 32 possono essere
eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo.
Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, previ i necessari accertamenti, invita, ove
lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva
l'importo dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il disposto dell'art. 37, la concessione o l'autorizzazione
in sanatoria contestualmente alla esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento all'Erario
delle somme a conguaglio, nonché della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della
documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento [8].
Il diniego di sanatoria è notificato al richiedente.
Ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei Tribunali Amministrativi Regionali, i
quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Fermo il disposto del primo comma dell'art. 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'art. 33, decorso il termine
perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove
l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla
presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi
trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto conguaglio o al rimborso spettanti [9].
Nelle ipotesi previste nell'art. 32 il termine di cui al dodicesimo comma del presente articolo decorre
dall'emissione del parere previsto dal primo comma dello stesso art. 32.
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A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o
agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino
con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera
b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni [10].
Le modalità di versamento dell'oblazione sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di
concessione in sanatoria, certificato con attestazione rilasciata dal sindaco, l'interessato può presentare istanza
di rimborso all'Intendenza di finanza territorialmente competente [11].
Note:
1 Termine prorogato al 31 marzo 1986 dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla L. 24
dicembre 1985, n. 780 e, successivamente, al 30 giugno 1987 dall'art. 1, comma 1, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla L. 13 marzo 1988, n. 68.
2 Comma modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno
1985, n. 298.
3 Lettera modificata dall'art. 8, comma 2, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L.
21 giugno 1985, n. 298 e, successivamente, dall'art. 4, comma 1, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla L. 13 marzo 1988, n. 68.
4 Lettera soppressa dall'art. 4, comma 2, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 13
marzo 1988, n. 68.
5 Comma modificato dall'art. 2, D.L. 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla L. 24 dicembre 1985, n. 780,
e, successivamente, dall'art. 4, comma 3, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 13
marzo 1988, n. 68.
6 Comma sostituito dall'art. 4, comma 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 13
marzo 1988, n. 68.
7 Comma aggiunto dall'art. 4, comma 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 13
marzo 1988, n. 68.
8 Comma modificato dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno
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1985, n. 298 e, successivamente, dall'art. 4, comma 5, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla L. 13 marzo 1988, n. 68.
9 Comma modificato dall'art. 4, comma 6, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L.
13 marzo 1988, n. 68.
10 Comma sostituito dall'art. 4, comma 7, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L.
13 marzo 1988, n. 68.
11 Comma aggiunto dall'art. 4, comma 8, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L.
13 marzo 1988, n. 68.
Art. 36 - Rateizzazione
Nell'ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore
della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica
sovvenzionata possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del
nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un
ventesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte
dell'oblazione, determinata in via provvisoria, è suddivisa fino ad un massimo di diciannove rate trimestrali di
eguale importo [1].
Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in
vigore della presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale
pubblica possono versare la prima rata in misura pari ad un dodicesimo di quella dell'oblazione determinata
secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione è suddivisa fino ad un massimo di
undici rate trimestrali di eguale importo [1].
Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate successive alla prima sono
maggiorate del tasso di interesse del dieci per cento in ragione d'anno [2].
Le rate di cui ai commi precedenti non possono comunque essere inferiori a lire 150.000.
Il nominativo dei beneficiari è trasmesso dal comune al Ministero delle finanze per l'inserimento nelle
categorie di cui ai decreti concernenti i criteri per l'effettuazione dei controlli fiscali globali.
Note:
1 Comma sostituito